Con la nota 22 febbraio 2012 n. 1000 il MIUR (Direzione Generale Ordinamenti) interviene sulla controversa questione dei giorni di lezione da assicurare per la validità dell’anno scolastico, con riferimento all’obbligo di garantirne almeno 200 secondo quanto prescrive il Testo Unico delle disposizioni sulla scuola (D.Lvo. 297/94, art. 74). Secondo il MIUR, di tale obbligo deve tener conto la Regione nel momento in cui determina il calendario scolastico, così come ne devono tener conto gli organi collegiali quando deliberano gli adattamenti di tale calendario alle proprie specifiche esigenze. Le sopravvenute e imprevedibili circostanze (calamità naturali, eventi atmosferici, ecc.) che possono comportare l’ordine di chiusura delle sedi scolastiche, lasciano comunque impregiudicata – ad avviso del MIUR – la validità dell’anno scolastico anche se per effetto di tali chiusure si dovesse scendere sotto la soglia dei 200 giorni. Resta la facoltà degli organi collegiali, qualora lo ritengano necessario per esigenze legate al piano dell’offerta formativa, di recuperare i giorni di chiusura; tale decisione va condivisa con gli Enti Locali interessati, per i riflessi che comporta sull’erogazione di particolari servizi (ad es. trasporti e funzionamento edifici).
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