Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, ha dettato disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, prevedendo che limitatamente all’anno 2011, tale giorno sia considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Riteniamo giuridicamente infondata la tesi per cui le disposizioni del decreto inciderebbero sul computo delle giornate corrispondenti alle festività soppresse, riducendole da 4 a 3; il nostro parere si basa su un attento esame delle disposizioni del decreto-legge 5/2011 e di quelle legislative e contrattuali che regolamentano la materia.

Il comma 2 dell’articolo 1 del citato provvedimento recita: “Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.” E chiaro, a nostro avviso, che questa disposizione ha semplicemente trasferito (per il solo 2011) sulla festività del 17 marzo gli effetti di natura giuridica e contrattuale che già produceva il 4 novembre, che, per quest’anno, non produrrà gli effetti civili della festività. 

Ora, se l’effetto giuridico e contrattuale della festività del 4 novembre fosse quello di istituire una giornata di ferie o di permesso retribuito, tale effetto per quest’anno si trasferirebbe sul 17 marzo, lasciando quindi inalterato (e a costo zero) il quadro economico e giuridico. Ma le cose non stanno così: né la legge 937/1977 (istitutiva delle sei giornate di “festività soppresse”) né i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno infatti mai collegato le singole festività di cui erano stati soppressi gli effetti civili all’utilizzazione di giornate di ferie o di permesso. La legge 937, infatti, dispone all’articolo 1, che “ai  dipendenti  civili  e  militari delle pubbliche amministrazioni centrali  e  locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,  sono  attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi di congedo  previsti  dalle  norme  vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:

    a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.” Come si nota non vi è nessun riferimento alle festività soppresse e tantomeno alle singole giornate.

 I Contratti collettivi nazionali di lavoro si comportano in termini analoghi. Il CCNL del Comparto scuola prevede, all’articolo 14 che “a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.” E all’articolo 13 che “la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937”.

E’ quindi di tutta evidenza che:

1) Quand’anche vi fossero effetti direttamente collegati alla festività del 4 novembre (e così non è!) questi, per disposto esplicito del decreto-legge 5, si produrrebbero per il 2011 in riferimento al 17 marzo;

2) né la legge 937/1977 né i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno ricollegato alle singole giornate di festività soppressa l’effetto istitutivo delle giornate di ferie (2) e di permesso (4) fruibili nel corso dell’anno. Tra l’altro, lo ricordiamo, la festività del 4 novembre era stata reistituita senza che ciò abbia prodotto alcun effetto riduttivo sull’istituto delle cosiddette “giornate compensative”, che vivono pertanto – fino a modifica della legge istitutiva e delle previsioni contrattuali – di vita propria.

Per queste ragioni, riteniamo assolutamente ingiustificata qualsiasi decisione di attribuzione forzosa di ferie per la giornata del 17 marzo, di per sé festiva per tutti. Riteniamo parimenti infondata e illegittima la pretesa di ridurre da 4 a 3 le giornate di permesso di cui all’art. 14 del CCNL, ancorchè avvalorata dalle indicazioni comparse, in modo irrituale, sul sito della Funzione Pubblica; ci stiamo attivando per ottenere, sulla questione, gli indispensabili e opportuni chiarimenti.

LA SEGRETARIA NAZIONALE CISL SCUOLA

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