Col Decreto Ministeriale n. 68 del 30 luglio u.s. vengono riproposte, anche per il prossimo anno scolastico, le misure straordinarie destinate al personale precario che, a causa della contrazione degli organici, non ritrova la possibilità di una nomina di durata annuale o fino al termine delle lezioni.

     Le istanze degli interessati dovranno essere prodotte nel periodo dal 15 al 30 settembre secondo un modello di domanda che sarà allegato ad una successiva nota del MIUR che conterrà appropriate istruzioni operative.
     Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso anno, contenute nel D.M. 29.9.2009 n. 82 e nelle successive integrazioni disposte col D.M. 17 dicembre 2009 n.100. I benefici previsti sono la priorità nell’assegnazione delle supplenze brevi, il riconoscimento comunque, ai fini giuridici, del servizio per l’intero anno scolastico, la possibilità di accedere a eventuali progetti regionali, la corresponsione dell’indennità di disoccupazione attraverso procedure semplificate che eliminano l’onere della produzione di ripetute istanze da parte degli interessati.
     La CISL Scuola aveva valutato positivamente i provvedimenti dello scorso anno, rivendicati dalle OO.SS. al tavolo di confronto col MIUR sul precariato, in quanto mirati ad assicurare alcune concrete tutele al personale più duramente colpito da una politica di tagli sempre fortemente ed esplicitamente avversata. Perdurando gli effetti di un piano triennale che ripropone, anche per il 2010/11, una condizione di emergenza sul piano occupazionale, appare condivisibile e giusta la scelta operata col DL 194/09 (convertito dalla legge 25/2010) di confermare le disposizioni per un ulteriore anno scolastico.
     Ciò che invece non ci trova d’accordo, e che costituisce pertanto un limite evidente del decreto da poco emanato, è l’aver inserito come requisito indispensabile per accedere ai benefici la titolarità di un contratto a tempo determinato (annuale, fino al 30 giugno, o per 180 giorni continuativi) nel 2008/09. Quindi chi ha lavorato nel 2009/10, ma non nell’anno precedente, rimarrà escluso dai benefici previsti dal decreto per il 2010/11. Motivata con la necessità di rispettare rigidamente la formulazione della normativa di riferimento, si tratta a nostro avviso di un’incongruenza evidente, la cui portata non può essere sminuita dal fatto che probabilmente riguarderà un numero esiguo di casi: crediamo sia doveroso fare il possibile, se necessario anche sul piano legislativo, per rimuoverla, perché ingiustamente discriminante, fonte di inevitabile contenzioso ma soprattutto in stridente contraddizione con la ratio di un provvedimento pensato per offrire tutele a chi perde l’opportunità di lavorare.

     

     

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