Il TAR  del Lazio con la sentenza del 17 aprile scorso ha annullato la circolare n* 2 della Funzione Pubblica ( circolare che prevedeva l’utilizzo di permessi per motivi personali in caso di assenze per visite specialistiche) e ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche deve essere disciplinata da atti contrattuali.
Il MIUR, alla luce della sentenza del TAR, ha provveduto a trasmettere ai propri Uffici centrali e periferici la nota prot7457 del 6 maggio u.s. con la quale precisa che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, rientrano tra quelle per malattia e che la loro giustificazione è costituita dalle certificazioni ” rilasciate dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”.

La nota afferma un principio che riguarda tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione compresi i lavoratori della scuola.

Di monicaf